Art. 64

Origine preferenziale delle merci

In vigore dal 9 ott 2013
Origine preferenziale delle merci 1.   Per beneficiare delle misure di cui all', paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi. 3.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale. Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione. 4.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell'Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell' di tale protocollo. 5.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell' TFUE. 6.   Per talune merci la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un paese o territorio beneficiario, concedere a tale paese o territorio una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al paragrafo 3. La deroga temporanea deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi: a) fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale; b) il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme. La richiesta di deroga è presentata per iscritto alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. La richiesta indica i motivi di cui al secondo comma che giustificano la deroga ed è corredata di un'idonea documentazione. La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme. Se la deroga viene concessa, il paese o territorio beneficiario interessato deve trasmettere alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.
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