Art. 62

Delega di potere

In vigore dal 9 ott 2013
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all', atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all' siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all'.
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Delega di potere (Art. 62 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo