Art. 61

Prova dell'origine

In vigore dal 9 ott 2013
Prova dell'origine 1.   Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci. 2.   Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione. 3.   Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.
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