Art. 60

Acquisizione dell'origine

In vigore dal 9 ott 2013
Acquisizione dell'origine 1.   Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2.   Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
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Acquisizione dell'origine (Art. 60 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo