Art. 55
Periodi di tempo, date e termini
In vigore dal 9 ott 2013
Periodi di tempo, date e termini
1. Salvo che sia altrimenti disposto, se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati.
2. Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (14), si applicano salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale.
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