Art. 42

Applicazione di sanzioni

In vigore dal 9 ott 2013
Applicazione di sanzioni 1.   Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l'altro la forma di: a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale; b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell', paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni.
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