Art. 4

Territorio doganale

In vigore dal 9 ott 2013
Territorio doganale 1.   Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo: — il territorio del Regno del Belgio, — il territorio della Repubblica di Bulgaria, — il territorio della Repubblica ceca, — il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia, — il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica), — il territorio della Repubblica di Estonia, — il territorio dell'Irlanda, — il territorio della Repubblica ellenica, — il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla, — il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE, — il territorio della Repubblica di Croazia; — il territorio della Repubblica italiana, a eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, — il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003, — il territorio della Repubblica di Lettonia, — il territorio della Repubblica di Lituania, — il territorio del Granducato del Lussemburgo, — il territorio dell'Ungheria, — il territorio di Malta, — il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa, — il territorio della Repubblica d'Austria, — il territorio della Repubblica di Polonia, — il territorio della Repubblica portoghese, — il territorio della Romania, — il territorio della Repubblica di Slovenia, — il territorio della Repubblica slovacca, — il territorio della Repubblica di Finlandia, — il territorio del Regno di Svezia, e — il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man. 2.   I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili: a) FRANCIA Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679); b) CIPRO Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
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