Art. 31
Delega di potere
In vigore dal 9 ott 2013
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di stabilire:
a)
i casi di cui all', paragrafo 2, in cui una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata anche nei confronti di persone diverse dalla persona che non rispetta un obbligo imposto dalla decisione stessa;
b)
i casi eccezionali in cui le autorità doganali possono rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica conformemente all', paragrafo 4, secondo comma.
Storico versioni
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