Art. 276

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per: a) la presentazione della notifica di riesportazione di cui all'; b) la modifica della notifica di riesportazione conformemente all', paragrafo 1, primo comma; c) l'invalidamento della notifica di riesportazione a norma dell', paragrafo 2. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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