Art. 276
Conferimento di competenze di esecuzione
In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
a)
la presentazione della notifica di riesportazione di cui all';
b)
la modifica della notifica di riesportazione conformemente all', paragrafo 1, primo comma;
c)
l'invalidamento della notifica di riesportazione a norma dell', paragrafo 2.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
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