Art. 267

Vigilanza doganale e formalità di uscita

In vigore dal 9 ott 2013
Vigilanza doganale e formalità di uscita 1.   Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali. Se del caso, le autorità doganali possono determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione. 2.   Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono presentate in dogana all'uscita da una delle seguenti persone: a) la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione; b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione; c) la persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci prima della loro uscita dal territorio doganale dell'Unione. 3.   Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette, se del caso, a quanto segue: a) il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione; b) il pagamento delle restituzioni all'esportazione; c) la riscossione dei dazi all'esportazione; d) le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri; e) l'applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi, tra l'altro, di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti, nonché applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale. 4.   Lo svincolo per l'uscita è concesso dalle autorità doganali a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale dell'Unione nello stato in cui erano quando: a) è stata accettata la dichiarazione in dogana o di riesportazione; o b) è stata presentata la dichiarazione sommaria di uscita.
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