Art. 263

Presentazione di una dichiarazione pre-partenza

In vigore dal 9 ott 2013
Presentazione di una dichiarazione pre-partenza 1.   Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza da presentare presso l'ufficio doganale competente entro un termine specifico prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione. 2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero: a) per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio, oppure b) in altri casi specifici ove debitamente giustificato dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali. 3.   La dichiarazione pre-partenza assume una delle seguenti forme: a) una dichiarazione in dogana, qualora le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione siano vincolate a un regime doganale ai fini del quale è richiesta tale dichiarazione; b) una dichiarazione di riesportazione, conformemente all'; c) una dichiarazione sommaria di uscita a norma dell'. 4.   La dichiarazione pre-partenza comprende le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza.
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Presentazione di una dichiarazione pre-partenza (Art. 263 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo