Art. 263
Presentazione di una dichiarazione pre-partenza
In vigore dal 9 ott 2013
Presentazione di una dichiarazione pre-partenza
1. Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza da presentare presso l'ufficio doganale competente entro un termine specifico prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:
a)
per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio, oppure
b)
in altri casi specifici ove debitamente giustificato dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali.
3. La dichiarazione pre-partenza assume una delle seguenti forme:
a)
una dichiarazione in dogana, qualora le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione siano vincolate a un regime doganale ai fini del quale è richiesta tale dichiarazione;
b)
una dichiarazione di riesportazione, conformemente all';
c)
una dichiarazione sommaria di uscita a norma dell'.
4. La dichiarazione pre-partenza comprende le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza.
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