Art. 260

Riparazione gratuita di merci

In vigore dal 9 ott 2013
Riparazione gratuita di merci 1.   Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base a un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, le merci possono beneficiare di un'esenzione totale dai dazi all'importazione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.
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