Art. 256

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 ott 2013
Ambito di applicazione 1.   Fatto salvo l', nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette: a) ai dazi all'importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione. 2.   Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo quando, senza pregiudizio dell'uso di accessori per la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati. Nel caso di cui all', il regime può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti. 3.   In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato anche per le seguenti merci: a) merci destinate a essere oggetto di operazioni atte a garantire la loro conformità a requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica; b) merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali a norma dell'.
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Ambito di applicazione (Art. 256 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo