Art. 250
Ambito di applicazione
In vigore dal 9 ott 2013
Ambito di applicazione
1. Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea, merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette:
a)
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
b)
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
2. Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le merci non siano destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto;
b)
sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito a un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all', quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;
c)
il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, salvo che sia altrimenti disposto;
d)
siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale.
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