Art. 241

Trasformazione

In vigore dal 9 ott 2013
Trasformazione 1.   Le autorità doganali possono, quando risponda a un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, autorizzare che la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale abbia luogo in un deposito doganale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi. 2   Le merci di cui al paragrafo 1 non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.
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