Art. 240

Magazzinaggio nei depositi doganali

In vigore dal 9 ott 2013
Magazzinaggio nei depositi doganali 1.   Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza ("depositi doganali"). 2.   I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio doganale di merci ("deposito doganale pubblico") oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale ("deposito doganale privato"). 3.   Le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne in caso di forza maggiore, tale rimozione è preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.
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