Art. 237

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 ott 2013
Ambito di applicazione 1.   Nel quadro di un regime di deposito, merci non unionali possono essere immagazzinate nel territorio doganale dell'Unione senza essere soggette: a) ai dazi all'importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione. 2.   Le merci unionali possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alla normativa dell'Unione specifica, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione. 3.   Quando risponda a un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale. Tali merci non sono considerate vincolate al regime di deposito doganale.
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Ambito di applicazione (Art. 237 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo