Art. 23

Gestione delle decisioni adottate su richiesta

In vigore dal 9 ott 2013
Gestione delle decisioni adottate su richiesta 1.   Il destinatario della decisione rispetta gli obblighi da essa derivanti. 2.   Il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima. 3.   Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale. 4.   In casi specifici le autorità doganali svolgono le seguenti funzioni: a) riesaminano una decisione; b) sospendono una decisione che non deve essere annullata, revocata o modificata. 5.   La autorità doganali controllano le condizioni e i criteri che il destinatario di una decisione deve rispettare. Controllano altresì l'osservanza degli obblighi derivanti da tale decisione. Se il destinatario della decisione risulta stabilito per meno di tre anni, le autorità doganali provvedono a un attento controllo nel primo anno dopo che la decisione è adottata.
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