Art. 229
Esclusione di persone dalle operazioni TIR
In vigore dal 9 ott 2013
Esclusione di persone dalle operazioni TIR
1. Se le autorità doganali di uno Stato membro decidono di escludere una persona dalle operazioni TIR a norma dell' della convenzione TIR, tale decisione si applica in tutto il territorio doganale dell'Unione e i carnet TIR presentati da tale persona non sono accettati in alcun ufficio doganale.
2. Uno Stato membro comunica la sua decisione di cui al paragrafo 1, insieme alla data di applicazione della stessa, agli altri Stati membri e alla Commissione.
Storico versioni
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