Art. 226
Transito esterno
In vigore dal 9 ott 2013
Transito esterno
1. Nel quadro del regime di transito esterno, merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:
a)
ai dazi all'importazione;
b)
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
c)
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
2. In casi specifici le merci unionali sono vincolate al regime di transito esterno.
3. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
a)
in base al regime di transito unionale esterno;
b)
conformemente alla convenzione TIR, sempre che:
i)
essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale dell'Unione;
ii)
si effettui da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione;
c)
conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
d)
in base al manifesto renano ( della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);
e)
in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
f)
nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi conformemente a tali atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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