Art. 226

Transito esterno

In vigore dal 9 ott 2013
Transito esterno 1.   Nel quadro del regime di transito esterno, merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette: a) ai dazi all'importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione. 2.   In casi specifici le merci unionali sono vincolate al regime di transito esterno. 3.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità: a) in base al regime di transito unionale esterno; b) conformemente alla convenzione TIR, sempre che: i) essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale dell'Unione; ii) si effettui da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione; c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito; d) in base al manifesto renano ( della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; f) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi conformemente a tali atti.
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