Art. 223

Merci equivalenti

In vigore dal 9 ott 2013
Merci equivalenti 1.   Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo. Salvo che sia altrimenti disposto, le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono. 2.   A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano quanto segue: a) l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento; b) l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi specifici; c) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono; d) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono. Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione relativa all'ordinato svolgimento del regime se nell'autorizzazione di cui all', paragrafo 2, lettera a) si tiene conto dell'attività relativa all'uso di merci equivalenti per il regime interessato. 3.   L'uso di merci equivalenti non è autorizzato nei casi seguenti: a) se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all' sono effettuate in regime di perfezionamento attivo; b) se un divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori; oppure c) se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione o se previsto nella normativa dell'Unione. 4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi all'esportazione qualora le merci non unionali non siano importate entro il periodo di cui all', paragrafo 3.
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