Art. 215

Appuramento di un regime speciale

In vigore dal 9 ott 2013
Appuramento di un regime speciale 1.   Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l', un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati a un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all'. 2.   Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l'ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente. 3.   Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite. 4.   Salvo che sia altrimenti disposto, l'appuramento del regime ha luogo entro un dato termine.
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