Art. 214
Scritture
In vigore dal 9 ott 2013
Scritture
1. Fatta eccezione per il regime di transito e salvo che sia altrimenti disposto, il titolare dell'autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali.
Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.
2. Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1 se le sue scritture sono adeguate alla finalità del regime speciale interessato.
Storico versioni
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