Art. 208

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

In vigore dal 9 ott 2013
Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare 1.   Fatto salvo l', paragrafo 1, beneficiano di un'esenzione dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica: a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato; b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano le condizioni di cui alla medesima lettera a). 2.   L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 è sostenuta da prove che le condizioni definite in detto paragrafo sono rispettate.
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Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare (Art. 208 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo