Art. 204
Merci che beneficiano delle misure stabilite dalla politica agricola comune
In vigore dal 9 ott 2013
Merci che beneficiano delle misure stabilite dalla politica agricola comune
L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all' non è concessa per le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che ne comportino l'esportazione dal territorio doganale dell'Unione, salvo che sia altrimenti disposto in casi specifici.
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