Art. 203
Ambito di applicazione e effetto
In vigore dal 9 ott 2013
Ambito di applicazione e effetto
1. Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.
Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale dell'Unione.
2. Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.
3. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale dell'Unione, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.
Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo del dazio all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle merci unionali che hanno perso la loro posizione doganale come merci unionali a norma dell' e che vengono successivamente immesse in libera pratica.
5. L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.
6. L'esenzione dai dazi all'importazione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte.
Storico versioni
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