Art. 2
Delega di potere
In vigore dal 9 ott 2013
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che specifichino le disposizioni della normativa doganale e le relative semplificazioni per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, la prova della posizione doganale, l'utilizzo del regime di transito interno unionale, fintantoché non incide sulla corretta applicazione delle misure fiscali interessate, che si applicano agli scambi di merci unionali di cui all', paragrafo 3. Tali atti possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro.
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