Art. 198
Misure che devono prendere le autorità doganali
In vigore dal 9 ott 2013
Misure che devono prendere le autorità doganali
1. Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:
a)
qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;
b)
quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:
i)
non è stato possibile per motivi imputabili al dichiarante intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali;
ii)
non sono stati i forniti i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;
iii)
i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;
iv)
le merci sono soggette a divieti o restrizioni;
c)
quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;
d)
quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; oppure
e)
quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all'.
2. Le merci non unionali che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale. Esse sono iscritte nei registri del gestore del deposito doganale o, se sono detenute dalle autorità doganali, nei registri di queste ultime.
Se le merci destinate a essere distrutte, abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate formano già oggetto di una dichiarazione in dogana, i registri devono contenere un riferimento alla dichiarazione in dogana. Le autorità doganali devono invalidare tale dichiarazione in dogana.
3. I costi delle misure di cui al paragrafo 1 sono a carico:
a)
delle persone che erano tenute ad adempiere agli obblighi in questione o che hanno sottratto le merci alla vigilanza doganale, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
del dichiarante, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);
c)
della persona che è tenuta a osservare le condizioni stabilite per lo svincolo delle merci, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d);
d)
della persona che abbandona le merci allo Stato, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e).
Storico versioni
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