Art. 197
Distruzione delle merci
In vigore dal 9 ott 2013
Distruzione delle merci
Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state presentate in dogana. Esse ne informano di conseguenza il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo.
Storico versioni
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