Art. 190
Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci
In vigore dal 9 ott 2013
Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci
1. Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione in dogana, i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione.
Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo.
2. Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:952:oj#art-190