Art. 185

Autovalutazione

In vigore dal 9 ott 2013
Autovalutazione 1.   Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale. 2.   Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali.
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