Art. 182

Iscrizione nelle scritture del dichiarante

In vigore dal 9 ott 2013
Iscrizione nelle scritture del dichiarante 1.   Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante. 2.   La dichiarazione in dogana si ritiene accettata al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture. 3.   Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante. Tale esonero può essere concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il dichiarante è operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali; b) la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale; c) l'ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di visitare le merci; d) al momento dell'iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette a divieti o restrizioni, salvo che sia altrimenti disposto nell'autorizzazione. Tuttavia, l'ufficio doganale di controllo può chiedere, in situazioni specifiche, che siano presentate le merci. 4.   Le condizioni alle quali è consentito lo svincolo delle merci sono enunciate nell'autorizzazione.
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