Art. 174

Invalidamento della dichiarazione in dogana

In vigore dal 9 ott 2013
Invalidamento della dichiarazione in dogana 1.   Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana già accettata quando: a) sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; o b) sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate. Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione in dogana può essere accolta solo dopo tale visita. 2.   Salvo che sia altrimenti disposto,una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione in dogana non può più essere invalidata.
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Invalidamento della dichiarazione in dogana (Art. 174 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo