Art. 17

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici di cui all', paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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