Art. 161

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per: a) la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui all', paragrafo 3, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita; b) la presentazione della dichiarazione in dogana nei casi di cui all', paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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Conferimento di competenze di esecuzione (Art. 161 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo