Art. 161
Conferimento di competenze di esecuzione
In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
a)
la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui all', paragrafo 3, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita;
b)
la presentazione della dichiarazione in dogana nei casi di cui all', paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
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