Art. 16

Sistemi elettronici

In vigore dal 9 ott 2013
Sistemi elettronici 1.   Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e con la Commissione e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice. 2.   Gli Stati membri ai quali sia stata concessa una deroga conformemente all', paragrafo 4, non sono tenuti a sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare, entro l'ambito di applicazione di tale deroga, i sistemi elettronici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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