Art. 148

Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea

In vigore dal 9 ott 2013
Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea 1.   Un'autorizzazione delle autorità doganali è necessaria per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea. Tale autorizzazione non è necessaria se il gestore della struttura di deposito è l'autorità doganale stessa. Le condizioni in base alle quali è consentita la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea sono specificate nell'autorizzazione. 2.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione; b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi tale condizione fintantoché nell'autorizzazione di cui all', paragrafo 2, lettera a), si tiene conto della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea. c) costituiscono una garanzia a norma dell'. Se è costituita una garanzia globale, l'osservanza degli obblighi connessi a tale garanzia è monitorata da un revisore adeguato. 3.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione. 4.   Il titolare dell'autorizzazione tiene scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali. Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare la gestione delle strutture di deposito, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci immagazzinate. Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rispetti l'obbligo di cui al primo e secondo comma se le sue scritture sono adeguate alla finalità della gestione della custodia temporanea. 5.   Le autorità doganali possono consentire al titolare di un'autorizzazione di spostare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito, a condizione che tali movimenti non aumentino il rischio di frode, come segue: a) tale spostamento avviene sotto la responsabilità di un'autorità doganale; b) tale spostamento è disciplinato da un'unica autorizzazione, rilasciata da un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali; oppure c) in altri casi di spostamento. 6.   Quando risponda a un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non sia compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito per la custodia temporanea. Tali merci non sono considerate merci in custodia temporanea.
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