Art. 147

Condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci

In vigore dal 9 ott 2013
Condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci 1.   Le merci in custodia temporanea sono immagazzinate solo in strutture di deposito per la custodia temporanea ai sensi dell' o, se del caso, in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 2, le merci in custodia temporanea sono oggetto soltanto di manipolazioni destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche. 3.   Il titolare dell'autorizzazione di cui all' o la persona che pone le merci in custodia temporanea, qualora le merci siano custodite in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali, è responsabile di tutto quanto segue: a) garantire che le merci in custodia temporanea non siano sottratte alla vigilanza doganale; b) adempiere agli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci in custodia temporanea. 4.   Qualora, per un motivo qualsiasi, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci ai sensi degli
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