Art. 146
Modifica e invalidamento di una dichiarazione di custodia temporanea
In vigore dal 9 ott 2013
Modifica e invalidamento di una dichiarazione di custodia temporanea
1. Il dichiarante è autorizzato, su richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione di custodia temporanea dopo la presentazione della stessa. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.
Non è possibile alcuna modifica dopo che:
a)
le autorità doganali hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
b)
le autorità doganali hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione sono inesatte.
2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea non sono presentate in dogana, le autorità doganali invalidano tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:
a)
su richiesta del dichiarante;
b)
entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Storico versioni
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