Art. 139
Presentazione delle merci in dogana
In vigore dal 9 ott 2013
Presentazione delle merci in dogana
1. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti:
a)
la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale dell'Unione;
b)
la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;
c)
la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione.
2. Le merci che sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea e ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, sono presentate in dogana soltanto nel porto o aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate. Tuttavia, non sono presentate in dogana in tale porto o aeroporto le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione che sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione per permettere di scaricare o caricare altre merci.
3. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche:
a)
da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci a un regime doganale;
b)
dal titolare di un'autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un'attività in una zona franca.
4. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di entrata oppure, nei casi di cui all', alla dichiarazione in dogana o alla dichiarazione di custodia temporanea presentata per le merci in questione, tranne qualora l'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata sia oggetto di esonero.
5. Quando le merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, una delle persone di cui all', paragrafo 4, presenta immediatamente, fatto salvo l', paragrafo 6, tale dichiarazione, oppure presenta una dichiarazione in dogana, o una dichiarazione di custodia temporanea che la sostituisca, tranne qualora l'obbligo di presentazione di tale dichiarazione sia oggetto di esonero.
6. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di norme speciali riguardanti le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e il traffico di importanza economica trascurabile, come le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le merci trasportate dai viaggiatori, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.
7. Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l'autorizzazione delle autorità doganali.
Storico versioni
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