Art. 133
Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile
In vigore dal 9 ott 2013
Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile
1. L'operatore di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione notifica l'arrivo all'ufficio doganale di prima entrata al momento dell'arrivo del mezzo di trasporto.
Se dispongono già di informazioni sull'arrivo della nave marittima o dell'aeromobile, le autorità doganali possono non esigere la notifica di cui al primo comma.
2. Le autorità doganali possono accettare che siano utilizzati sistemi portuali o aeroportuali informativi o altri metodi di informazione per notificare l'arrivo del mezzo di trasporto.
Storico versioni
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