Art. 133

Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile

In vigore dal 9 ott 2013
Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile 1.   L'operatore di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione notifica l'arrivo all'ufficio doganale di prima entrata al momento dell'arrivo del mezzo di trasporto. Se dispongono già di informazioni sull'arrivo della nave marittima o dell'aeromobile, le autorità doganali possono non esigere la notifica di cui al primo comma. 2.   Le autorità doganali possono accettare che siano utilizzati sistemi portuali o aeroportuali informativi o altri metodi di informazione per notificare l'arrivo del mezzo di trasporto.
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Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile (Art. 133 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo