Art. 132

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione: a) le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'; b) le norme procedurali e le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone di cui all', paragrafo 6; c) il termine entro il quale un'analisi dei rischi deve essere effettuata e le misure necessarie devono essere adottate conformemente all'; d) le norme procedurali per modificare la dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell', paragrafo 1; e) le norme procedurali per invalidare la dichiarazione sommaria di entrata conformemente all', paragrafo 2, tenendo conto della corretta gestione dell'entrata delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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