Art. 127

Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata

In vigore dal 9 ott 2013
Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata 1.   Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata. 2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero: a) per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio, e b) in altri casi, ove debitamente giustificato, dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali. 3.   La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale di prima entrata entro un dato termine prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali possono autorizzare la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata presso un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata. 4.   La dichiarazione sommaria è presentata dal vettore. Nonostante gli obblighi del vettore, la dichiarazione sommaria di entrata può essere presentata anche: a) dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore; b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di entrata. 5.   La dichiarazione sommaria di entrata comprende le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza. 6.   In casi specifici, qualora non sia possibile ottenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 5 dalle persone di cui al paragrafo 4, è possibile richiedere di fornire tali indicazioni ad altre persone che dispongano di tali indicazioni e siano legittimate a fornirle. 7.   Le autorità doganali possono accettare che siano utilizzati sistemi informativi commerciali, portuali o relativi al trasporto per la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, a condizione che i detti sistemi contengano le indicazioni necessarie per tale dichiarazione e che tali indicazioni siano disponibili entro un dato termine prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione. 8.   Le autorità doganali possono accettare, invece della dichiarazione sommaria di entrata, una notifica della dichiarazione sommaria di entrata e l'accesso alle relative indicazioni nel sistema informatico dell'operatore economico.
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