Art. 122
Delega di potere
In vigore dal 9 ott 2013
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscano le norme alle quali deve conformarsi al momento dell'adozione di una decisione di cui all', paragrafo 2, e, in particolare, in merito a quanto segue:
a)
le condizioni per l'accettazione del fascicolo;
b)
il termine per l'adozione di una decisione e la sospensione di tale termine
c)
la comunicazione relativa alle motivazioni su cui la Commissione intende basare la sua decisione, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona interessata;
d)
la notifica della decisione;
e)
le conseguenze della mancata adozione di una decisione o della mancata notifica della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:952:oj#art-122