Art. 121
Procedura di rimborso e sgravio
In vigore dal 9 ott 2013
Procedura di rimborso e sgravio
1. Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell' sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti:
a)
in caso di importi di dazi all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;
b)
in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;
c)
in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento.
Il termine di cui alle lettere a) e b) del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.
2. Se le autorità doganali non sono in grado, sulla base dei motivi addotti, di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione, sono tenute a esaminare il merito di una domanda di rimborso o di sgravio alla luce degli altri motivi di rimborso o di sgravio di cui all'.
3. Se è stato presentato un ricorso a norma dell' avverso la notifica dell'obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.
4. Se un'autorità doganale concede il rimborso o lo sgravio conformemente agli , lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.
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