Art. 121

Procedura di rimborso e sgravio

In vigore dal 9 ott 2013
Procedura di rimborso e sgravio 1.   Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell' sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti: a) in caso di importi di dazi all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale; b) in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale; c) in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento. Il termine di cui alle lettere a) e b) del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore. 2.   Se le autorità doganali non sono in grado, sulla base dei motivi addotti, di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione, sono tenute a esaminare il merito di una domanda di rimborso o di sgravio alla luce degli altri motivi di rimborso o di sgravio di cui all'. 3.   Se è stato presentato un ricorso a norma dell' avverso la notifica dell'obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento. 4.   Se un'autorità doganale concede il rimborso o lo sgravio conformemente agli , lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.
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