Art. 119

Errore delle autorità competenti

In vigore dal 9 ott 2013
Errore delle autorità competenti 1.   In casi diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e b) il debitore ha agito in buona fede. 2.   Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2, il rimborso o lo sgravio è concesso quando, per un errore delle autorità doganali, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato e la dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica conteneva tutti gli elementi ed era corredata di tutti i documenti necessari per l'applicazione del dazio ridotto o nullo. 3.   Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale. Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.
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Errore delle autorità competenti (Art. 119 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo