Art. 117

Importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso

In vigore dal 9 ott 2013
Importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso 1.   Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione qualora l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata superi l'importo dovuto o l'obbligazione doganale sia stata notificata al debitore non conformemente all', paragrafo 1, lettere c) o d). 2.   Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di altre misure tariffarie favorevoli, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari, è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito; b) negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.
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