Art. 114a
Interesse di mora
In vigore dal 9 ott 2013
Articolo 114 bis
Interesse di mora
1. Sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.
Per gli Stati membri la cui moneta é l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.
Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali.
2. Se l'obbligazione doganale è sorta sulla base dell' o dell', o se la notifica dell'obbligazione doganale avviene in seguito a un controllo ex post, oltre all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della notifica.
Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 1.
3. Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
4. Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di mora se l'importo per ciascuna è inferiore a 10 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:952:oj#art-114a