Art. 100

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione 1.   La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali: a) per la determinazione dell'importo della garanzia, compreso l'importo ridotto di cui all', paragrafi 2 e 3; b) per quanto concerne la costituzione e la verifica della garanzia di cui all', la revoca e la cancellazione dell'impegno assunto dal fideiussore di cui all' e lo svincolo della garanzia di cui all'; c) per quanto riguarda i divieti temporanei di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4. 2.   La Commissione adotta le misure di cui all' mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 5. Nei casi in cui il parere del comitato di cui all', paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l', paragrafo 6.
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