Art. 1
In vigore dal 2 ott 2013
A decorrere dal 16 ottobre 2013, gli Stati membri possono versare agli agricoltori anticipi fino ad un massimo del 50 % dei pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2013, senza tener conto dell’adattamento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009, purché sia stata effettuata la verifica delle condizioni di ammissibilità conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Per quanto riguarda i pagamenti per le carni bovine di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, titolo IV, capitolo 1, sezione 11, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare l’importo di cui al primo comma fino ad un massimo dell’80 %.
Storico versioni
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